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Diritto di petizione, uno strumento di democrazia diretta in Europa.



Il diritto di petizione è indicato dai documenti prodotti dal Parlamento europeo come una delle espressioni di democrazia diretta presenti a livello comunitario. Sicuramente la definizione di democrazia diretta è ben lontana dall'accezione che solitamente siamo soliti dare a quella forma di democrazia che per noi dovrebbe prevedere una più ampia partecipazione della popolazione. Pur tuttavia, nella “Risoluzione del Parlamento europeo sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nell'anno parlamentare 2003 2003 (2003/ 2069(INI))” si è evidenziato che tale strumento «è l'unica espressione della cosiddetta democrazia diretta, a disposizione dei cittadini europei, mancando nel quadro del diritto costituzionale dell’Unione il referendum e le leggi di iniziativa popolare».


Il riconoscimento ufficiale e la sua collocazione nelle fonti del diritto della UE si ebbe solo con il trattato di Maastricht del 1992; oggi è stato trasposto e riproposto anche nel Trattato di Lisbona e trova il suo fondamento attuale negli artt. 4 e 227 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).


Il primo dispone che “ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo conformemente all'articolo 227”;


Il secondo prevede che “qualsiasi cittadino dell'Unione, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attività dell'Unione e che lo (la) concerne direttamente”


Ma qual è la natura giuridica del diritto di petizione nella sua duplice veste di diritto fondamentale e diritto costituzionale.


Come diritto fondamentale, cioè come diritto che vale su tutti sia soggetti che godano dei diritti di cittadinanza di un determinato Paese sia soggetti che non ne godano, la petizione è inserita anche nell'art. 23 della Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali che risale al 1989.


A sancire il suo legame tra diritto fondamentale e diritto direttamente esigibile all'interno dell'Unione europea è la Carta di Nizza specialmente dopo l’approvazione del Trattato di Lisbona. Nello specifico all'art. 44 viene esplicitato che “qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo”.


Da questa sua natura di diritto derivante dalla presenza e residenza nel territorio dell'Unione deriva una forte differenza rispetto a quello che nell'Ordinamento italiano siamo soliti considerare come diritto di petizione. Infatti, se nel nostro ordinamento con la petizione è possibile chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità, nell'Unione europea essa è ammessa anche per la tutela di interessi sia privati che diffusi che collettivi.


l diritto di petizione serve a portare all'attenzione del Parlamento le preoccupazioni e le richieste dei cittadini. L’ambito nel quale può essere adoperato non è definito e può essere esercitato su tutte le materie rientranti nei compiti dell’Unione europea quindi l’ambiente, i diritti fondamentali, la giustizia, il mercato interno, lo sviluppo delle politiche europee. In altri casi, lo strumento è stato utilizzato per contestare le decisioni delle autorità statali e le sentenze dei giudici nazionali, ambito in cui la competenza dell’Unione europea è peraltro alquanto limitata.


Ma come è possibile presentare una petizione?

Quali i passaggi procedurali?


a) L’iniziativa

Disciplinata dall'art. 201 riguarda l'aspetto formale della richiesta (nominativi del firmatario, dati anagrafici);

Due caratteristiche sono importanti: la prima è l’assoluta libertà di forma anche se la maniera più agevole per presentarla è attraverso l'apposito form online. La seconda riguarda l’età: infatti, non è richiesto, infatti alcune petizioni sono state presentate anche da minorenni.


Inoltre, nulla esclude che anche un membro degli organi comunitari possa presentare una petizione, stante l’assenza di ogni limite a riguardo.


Per quanto attiene alla firma, invece, l’art. 201, comma 3, (secondo il quale “nel caso in cui una petizione sia firmata da più persone fisiche o giuridiche..”) porta a considerare come necessaria l’apposizione del segno autografo. La petizione deve essere redatta in una lingua ufficiale dell’Unione; in caso contrario, è necessario allegare una traduzione. Tuttavia “l’Ufficio di presidenza può decidere che le petizioni e la corrispondenza con i firmatari possano essere redatte in altre lingue utilizzate in un dato Stato membro” (art. 201, comma 5).


Quindi una petizione potrebbe anche essere redatta in ladino!

b) Il controllo preliminare.

la norma richiede espressamente solo il rispetto dell’indicazione delle generalità dei firmatari. In caso di omissione, le richieste sono archiviate e di tale provvedimento si dà comunicazione ai sottoscrittori.

Ma questo è solo un primo controllo; infatti, dopo l’iscrizione, il Presidente della commissione competente deve vagliarne la ricevibilità ai sensi dell’art. 227 TFUE.


Il controllo viene svolto da un’apposita Commissione, quella per le petizioni, cui spetta verificare che l’oggetto della richiesta rientri nei settori di competenza dell’Unione europea.


Questo secondo controllo può condurre all'archiviazione (se irricevibile) oppure all'iscrizione nel ruolo generale. Da questo momento cambia anche il regime di pubblicità che assiste le petizioni. Oltre che il contenuto, anche il nominativo del firmatario può essere reso pubblico, salvo una sua volontà contraria. In questo caso, tutto viene trattato in forma riservata. L’irricevibilità sotto il profilo oggettivo non è priva di effetti. In essa, infatti, la Commissione potrebbe anche suggerire di rivolgersi a organismi non facenti parti dell’Unione europea (come la Corte europea dei diritti dell’uomo) o ad organi nazionali; potrebbe inoltre evidenziare come la controversia, qualora verta su questioni di cattiva organizzazione di organi comunitari, debba essere inviata al Mediatore europeo. (altro istituto di democrazia diretta presente in Europa).


c) L’esame.

Se la petizione è ricevibile la commissione può:

1) elaborare una relazione di iniziativa o presentare una proposta di risoluzione;

2) chiedere un parere ad un’altra commissione;

3) qualora si tratti di materie che riguardano l’applicazione o l’interpretazione del diritto dell’Unione o modifiche al diritto vigente, chiedere l’associazione ad altra Commissione competente, che esprime suggerimenti sulla proposta di risoluzione;

4) organizzare missioni d’informazione nello Stato membro o nella regione cui la petizione di riferisce.

Va inoltre segnalato che un’ulteriore soluzione potrebbe essere quella di contattare il c.d. Solvit, ovvero quell'organismo istituito all'interno degli Stati membri cui compete risolvere problemi riguardanti l’applicazione del diritto dell’Unione europea.

Nel porre in essere questa attività, la Commissione competente può interagire con gli organi comunitari, al fine anche di ottenere notizie e documenti. Il collegamento con il Parlamento è infine garantito per il tramite di informazioni che vengono inviate con cadenza semestrale, in particolar modo sull'esito delle petizione.


d) Ultima fase: l’archiviazione.

Dopo l’esame e la scelta del percorso da intraprendere, l’iter può ritenersi concluso.

La Commissione informa il firmatario della decisione adottata e dei motivi che la giustificano.


A questo punto, quindi, la funzione propositiva svolta per il tramite della petizione può ritenersi conclusa; l’iter successivo è rimesso agli organi comunitari, cui compete dar seguito alle istanze contenute in questo strumento di democrazia diretta.













Bibliografia


M. Mezzanote, in federalismi.it, "Il diritto di petizione nell’Unione europea: uno strumento davvero mineur?"

S. Baviera, in "I soggetti presentatori di petizioni al Parlamento europeo" ricorda come gli alunni di una scuola media di Matera hanno presentato la petizione 30/79


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